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LEGGE 8 marzo 1968, n. 200

Istituzione del comitato dei capi di Stato Maggiore e varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2000)
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Testo in vigore dal: 9-4-1968
al: 1-6-2000
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  capo  di  Stato Maggiore della difesa, i capi di Stato Maggiore
delle  forze  armate  e  il  segretario  generale del Ministero della
difesa nel rispetto delle attribuzioni, delle responsabilita' e della
linea di dipendenza stabilite dalla legge, si riuniscono nel comitato
dei  capi  di Stato Maggiore per la trattazione dei problemi militari
di   maggior   rilievo  e  in  particolare  per  quanto  concerne  la
pianificazione     operativa     con    i    conseguenti    programmi
tecnico-finanziari,  nonche'  l'ordinamento  interforze  e  di  forza
armata  e  l'ordinamento  dell'Amministrazione  centrale e periferica
della difesa.
  Il  comitato  e' il piu' alto organo consultivo del Ministro per la
difesa.   I   suoi  componenti  vi  partecipano  con  responsabilita'
collegiale  per  la  formulazione delle proposte che il capo di Stato
Maggiore  della  difesa  sottopone alle decisioni del Ministro per la
difesa.  L'ordinamento  e  le modalita' di funzionamento del comitato
sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.