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LEGGE 1 marzo 1968, n. 187

Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-4-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'applicazione alla ferrovia Circumvesuviana, in attuazione del
piano  di  lavori  e  di  sostituzione del materiale rotabile redatto
dalla  commissione  istituita  a norma dell'articolo 10 della legge 2
agosto  1952, n. 1221, dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 5 e
6 della legge medesima, sono autorizzati:
    a) un contributo di lire 16.432 milioni sulla spesa di esecuzione
dei lavori e delle provviste, prevista in lire 21.910 milioni;
    b) una sovvenzione complessiva annua di lire 2.161 milioni per il
periodo  di  tempo  intercorrente  tra  la data d'inizio dei lavori e
delle provviste e la data della loro ultimazione;
    c) una sovvenzione complessiva annua di lire 1.751.600.000 per il
periodo successivo sino alla data di scadenza della concessione della
ferrovia,  prorogata  sino  a  25  anni dalla data di ultimazione dei
lavori e delle provviste.