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LEGGE 1 marzo 1968, n. 174

Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e modifica alle aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-4-1968
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  162 del testo unico per la finanza
locale  approvato  con  regio  decreto  14 settembre 1931, n. 1175, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e'
applicata  al  reddito  assoggettato all'imposta di ricchezza mobile,
con  aliquota  che puo' giungere fino al limite del 3,25 per cento se
trattasi  di redditi di categoria B e de 260 per cento se trattasi di
categoria  C-1,  fermo  sempre,  tra  l'una  e  l'altra  aliquota, il
rapporto indicato".