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LEGGE 14 marzo 1968, n. 156

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-4-1968
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con   effetto  dal  1  ottobre  1967  ai  magistrati  ordinari,  ai
magistrati  del  Consiglio  di  Stato,  della  Corte dei conti, della
giustizia  militare  e  agli  avvocati  e  procuratori dello Stato e'
attribuita  un'indennita'  mensile, non pensionabile, nella misura di
lire 40.000.