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LEGGE 1 marzo 1968, n. 151

Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-4-1968
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'anzianita'  minima  nella qualifica iniziale prevista dalle norme
permanenti  e  transitorie  del  vigente  ordinamento  delle carriere
dell'INAM  per  ottenere  la  promozione  alla qualifica superiore e'
ridotta,  nei  confronti  dei dipendenti di detto istituto, vincitori
dei  concorsi interni indetti con deliberazione consiliare 10 gennaio
1964,  di  un  periodo  di  tempo  pari  a  mesi  5  per le categorie
direttiva,  esecutiva e del personale ausiliario, e, per la categoria
di  concetto,  a mesi 13, 11, 9 e 8, rispettivamente, per il ruolo di
segreteria,  di  ragioneria, dei geometri e del ruolo dei disegnatori
ed assistenti sociali.
  Gli  effetti economici derivanti dai benefici di carriera di cui al
precedente  comma, non possono decorrere, comunque, da data anteriore
al 10 marzo 1966.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 marzo 1968

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE