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LEGGE 9 febbraio 1968, n. 117

Modificazione del codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-3-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   vietato  costruire  o  importare  a  scopo  di  commercio  nel
territorio   nazionale,  usare  o  esercitare,  a  qualsiasi  titolo,
apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione
di  energia  elettrica  non  rispondenti  alle norme stabilite per la
prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
  All'emanazione   di   dette  norme  si  provvede  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio dei
Ministri,  previo  parere  del  Consiglio  di  Stato  su proposta del
Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni, di concerto con i
ministri  per  i  lavori  pubblici,  per  l'industria, il commercio e
l'artigianato, per i trasporti, per l'interno e per la difesa.
  Nelle  norme  di cui al primo comma verra' determinato il metodo da
seguire per l'accertamento della rispondenza, nonche', eventualmente,
per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi.
  L'immissione  in  commercio  e  l'importazione a scopo di commercio
sono  subordinate  alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.