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LEGGE 20 febbraio 1968, n. 100

Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-3-1968
al: 2-4-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  medici  dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie
di  assicurazione  sociale  e  dall'Ente nazionale per la prevenzione
degli   infortuni   e'  dovuta  un'indennita'  medica  connessa  alla
peculiarita' ed al rischio delle loro funzioni.