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LEGGE 9 febbraio 1968, n. 91

Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-3-1968
al: 1-4-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  del  31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre
1965, n. 1416, e' prorogato alla data del 31 dicembre 1970.