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LEGGE 5 febbraio 1968, n. 87

Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 5-3-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 159 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 e'
sostituito dai seguenti:
  "Per  i  primi  cinque  anni  del  decennio  1964-1973,  l'aggio da
attribuire  in  sede  di  conferma  non  puo' superare l'8 per cento.
L'aggio  che  supera  il  limite massimo del 6,72 per cento stabilito
dall'articolo  56,  al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5
per cento.
  L'aggio  risultante  non  potra',  comunque,  essere inferiore, nel
minimo,  al  6,72  per cento, ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per
cento".