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LEGGE 2 febbraio 1968, n. 53

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per le piccole derivazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-3-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole
derivazioni, che hanno usufruito della proroga quindicennale concessa
con  legge  8  gennaio  1952,  n.  42,  e' ulteriormente prorogata di
quindici anni.
  Restano  ferme  ed  applicabili  alla  proroga di cui alla presente
legge,  le  modalita', condizioni e prescrizioni regolanti la proroga
concessa con la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42.