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LEGGE 2 febbraio 1968, n. 52

Modificazioni alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331, sulla autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1968
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  1  della legge 6 dicembre 1964, n.
1331, modificata dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1418, e' sostituito
dal seguente:
  "L'Istituto superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone
estranee  all'Amministrazione  dello Stato per sopperire a temporanee
esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua
di lire 170 milioni".