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LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37

Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-2-1968
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ufficiale  e  il  sottufficiale  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica  in  servizio  permanente  e  il vicebrigadiere e il
militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo
che  contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16
della  legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma,
della  legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18
ottobre  1961,  n.  1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a
cessare dalla situazione di incompatibilita'.
  La  circostanza  che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di
truppa  abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione
disciplinare.
  Decorsi  quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita'
sia  cessata,  l'ufficiale,  il sottufficiale e il militare di truppa
cessano  dal  servizio  permanente  o  dal  servizio continuativo per
decadenza.  Il relativo provvedimento e' adottato previo parere delle
commissioni    o    autorita'   competenti   ad   esprimere   giudizi
sull'avanzamento.
  L'ufficiale  e  il  sottufficiale  che contino almeno venti anni di
servizio  effettivo  sono  collocati  nella  riserva  e conseguono la
pensione  a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia
inferiore a detto limite:
    a)  l'ufficiale  e'  collocato nel complemento o nella riserva di
complemento,  a  secondo  dell'eta',  e consegue l'indennita' per una
volta  tanto,  pari  a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti
sono gli anni di servizio utile a pensione;
    b)  il  sottufficiale  e'  collocato nel complemento e ha diritto
all'indennita' per una volta tanto nella misura sopra indicata.
  Il  militare  di  truppa  e' collocato in congedo e ha diritto alla
pensione o all'indennita' per una volta tanto alle condizioni e nella
misura di cui al precedente comma.