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LEGGE 26 gennaio 1968, n. 31

Disciplina del servizio radioelettrico per le navi da pesca.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-2-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  navi  destinate  alla  pesca  marittima  di  stazza  lorda  non
inferiore  a 1.600 tonnellate e che compiono viaggi oltre gli Stretti
di  Gibilterra  e  dei  Dardanelli  e il Canale di Suez devono essere
munite  di  impianto radiotelegrafico rispondente alle norme tecniche
stabilite  per  gli  impianti la cui installazione e' obbligatoria in
base alle disposizioni vigenti.