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LEGGE 7 febbraio 1968, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 10-2-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150,
recante  proroga  dei  termini  per l'applicazione delle agevolazioni
tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:
    "Ai  pensionati  che  abbiano  versato complessivamente almeno 40
mensilita'  di  contributi  alla  gestione  INACasa o alla GESCAL, ai
lavoratori  emigrati  e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla
legge  30  dicembre  1960,  n. 1676, e successive modificazioni, sono
estesi  i  benefici  di  cui  al  secondo  comma dell'articolo 45 del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio
1965,  n.  431,  quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e
popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa".
    All'articolo  5,  primo  comma,  le  parole:  "agli articoli 14 e
seguenti",  sono  sostituite  con  le  parole:  "agli  articoli  13 e
seguenti".
  All'articolo 6, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Nel  termine  di un mese dalla pubblicazione della presente legge,
con  decreto  del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro
per  le  finanze,  saranno  fissate  le  nuove caratteristiche per la
classifica   delle   abitazioni   di  lusso,  le  quali  tengano,  in
particolare,  conto  del  costo  della costruzione e del rapporto tra
tale costo e il costo dell'area".
  All'articolo  6,  quarto  comma,  le parole: "prima dell'entrata in
vigore  del  presente  decreto", sono sostituite con le parole: "dopo
l'entrata  in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive
modificazioni".
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo 6-bis:
  "Il  primo  comma dell'articolo 21 del decreto-legge 15 marzo 1965,
n.  124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e' sostituito
dal seguente:
    "E'  in  facolta'  del Ministro per i lavori pubblici di disporre
che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative
generali  o  speciali,  nella  competenza dei provveditori alle opere
pubbliche,  del presidente del Magistrato alle acque o del presidente
del   Magistrato  per  il  Po,  siano  trattate  dall'Amministrazione
centrale "".
  Dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-ter:
  "Nei  comuni  dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, i benefici di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio
1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area
necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme
o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1968

                               SARAGAT

                                            MORO - PRETI - PIERACCINI
                                                  - COLOMBO - MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE