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LEGGE 23 gennaio 1968, n. 22

Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-2-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  in  servizio  permanente effettivo del Corpo delle
guardie  di  pubblica  sicurezza  in  soprannumero  agli organici per
effetto  dell'articolo  4  della legge 27 febbraio 1963, n. 225, sono
attribuiti,  ancora  in soprannumero nei vari gradi, posti pari ad un
terzo  delle  vacanze  previste in ogni grado dalla legge 13 dicembre
1965,  n. 1366, a partire dalla prima applicazione della stessa e con
le  modalita'  dalla  stessa  previste,  indipendentemente  dal posto
occupato in ruolo.
  Sono  inoltre  valutati,  indipendentemente  dal  posto occupato in
ruolo,   ai  fini  del  conferimento  dei  posti  istituiti  a  norma
dell'articolo  4  della  legge  27  febbraio  1963,  n.  225, anche i
sottufficiali  ed  i  militari  di  truppa del Corpo delle guardie di
pubblica   sicurezza   in  soprannumero  agli  organici  per  effetto
dell'articolo predetto.
  Sono  abrogate  tutte  le disposizioni contrarie a quelle contenute
nel presente articolo o, comunque, con esso incompatibili.