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REGIO DECRETO 4 luglio 1867, n. 3793

Di costituzione dei Consigli di amministrazione delle Casse degli Invalidi della Marina mercantile con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona. (067U3793)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-8-1867
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge 28 luglio 1861, n. 360, portante la  istituzione  di
cinque Corpi morali denominati  Casse  degli  Invalidi  della  Marina
mercantile, con sede in Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona; 
 
  Visto l'art. 7  della  Legge  stessa,  con  cui  e'  stabilito  che
l'amministrazione di queste Casse sia affidata a Consigli elettivi; 
 
  Visto l'art. 8, il quale attribuisce ai Consigli elettivi  medesimi
la facolta' di compilare il rispettivo Statuto speciale  determinante
le condizioni  necessarie  al  conseguimento  delle  pensioni  e  dei
sussidii, e le quote e le norme della concessione, proporzionatamente
alle risorse di ciascuna Cassa; 
 
  Visto l'art. 9 che, sulla  base  della  ripartizione  del  litorale
marittimo allora esistente, determinava che i  Consoli  generali  dei
Circondari  marittimi  fossero   i   Presidenti   dei   Consigli   di
amministrazione, con voto deliberativo; 
 
  Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Codice  per  la  Marina  mercantile
entrato in vigore al 1° gennaio dello  scorso  anno,  col  primo  dei
quali il litorale del Regno fu diviso in Compartimenti  marittimi,  e
questi suddivisi in Circondari; coll'altro fu instituito pel servizio
tecnico ed amministrativo della  Marina  mercantile  un  unico  Corpo
denominato delle Capitanerie di porto; e coll'ultimo fu stabilito che
in ogni Capoluogo di Compartimento risieda un Capitano di porto; 
 
  Visto il Nostro Decreto del 15 giugno 1865, n. 2371, col  quale  fu
fissato che al 1° luglio dello stesso anno dovesse porsi in vigore la
retribuzione mensuale imposta agli  equipaggi  dei  bastimenti  dalla
Tabella che fa seguito alla Legge 28 luglio 1861 sopracitata; 
 
  Considerando  che  in  attesa  della  emanazione  del   Regolamento
contemplato dall'art. 7 della Legge,  occorre  intanto  costituire  i
Consigli elettivi di amministrazione per provvedere alla compilazione
dei rispettivi Statuti speciali a mente del citato art. 8 della Legge
stessa; 
 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  e  del  gia'  Consiglio
d'Ammiragliato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Saranno costituiti ed entreranno in funzioni al 1° ottobre  1867  i
Consigli di amministrazione delle Casse degli Invalidi  della  Marina
mercantile, con sede nelle citta' di Genova, Livorno, Napoli, Palermo
ed Ancona.