stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 1967, n. 1330

Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-2-1968
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  nomina  ad  aiuto  ricevitore  del  lotto  si consegue mediante
concorso  pubblico  per  esami,  salvo  il  caso di cui al successivo
articolo 9 della presente legge.
  Il  concorso  e' indetto con decreto del Ministro per le finanze da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
  Il  termine  per  la  presentazione  delle  domande non puo' essere
inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
  Per  ottenere  l'ammissione  al  concorso  per  la  nomina ad aiuto
ricevitore  del  lotto  i  candidati  devono  essere  in possesso dei
seguenti requisiti:
    1) cittadinanza italiana;
    2)  eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le
categorie  dei  candidati  a  cui  favore  leggi  speciali  prevedono
deroghe,  il limite massimo non puo' superare anche in caso di cumulo
dei  benefici,  i  quaranta  anni  di  eta'  o i quarantacinque per i
mutilati  e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo
stesso beneficio;
    3) buona condotta;
    4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
    5) idoneita' fisica all'impiego.
  L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
  Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
  I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza   del  termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione delle domande di ammissione.
  Gli  aiuto  ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale
qualifica   abbiano   riportato  l'idoneita'  nel  concorso  previsto
dall'articolo  2  della  legge  4  febbraio 1958, n. 40, e i commessi
avventizi  del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di eta',
al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge.
  Il   Ministro   per  le  finanze,  con  decreto  motivato,  dispone
l'esclusione   dal  concorso,  soltanto  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.   Agli   interessati   deve  essere  data  notizia  della
esclusione.