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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1245

Disposizioni relative al personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-12-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  56 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196,  gia' sostituito dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1964, n.
264, e' sostituito dal seguente:
  "Gli   intervalli  di  tempo  richiesti  per  l'attribuzione  degli
stipendi  indicati  nella  tabella  B  annessa alla presente legge si
computano  dalla data di assegnazione dello stipendio iniziale. Per i
dattilografi  ex  combattenti  od orfani di guerra, che a norma delle
disposizioni  in vigore beneficiano alla data di ingresso in carriera
del collocamento immediato nel quadro di classificazione di stipendio
corrispondente  all'ex  coefficiente  180, gli intervalli di tempo ai
fini  dell'attribuzione degli stipendi successivi sono ridotti di due
anni".