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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1244

Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'art. 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-12-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  del  31  dicembre 1967 stabilito dall'articolo 1 della
legge  29  dicembre  1966,  n.  1195,  per l'applicabilita' in favore
dell'Ente  portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire
15  per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei
porti  di  Savona  e di Vado Ligure, e' ulteriormente prorogato di un
anno.