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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1242

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, recante disposizioni concernenti l'incremento del fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e l'utilizzazione delle disponibilità del fondo medesimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 31-12-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967,
recante  disposizioni  concernenti  l'incremento  del  fondo  di  cui
all'articolo  7  del  decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito
nella  legge  23  febbraio  1958,  n.  84,  e  l'utilizzazione  delle
disponibilita' del fondo medesimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                                     MORO - COLOMBO -
                                                   PIERACCINI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE