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LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1229

Abolizione del contributo a carico degli istituti di assicurazione sociale previsto dall'articolo 52, lettera f), del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-1-1968
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  decorrere  dal 1 gennaio 1960, non e' piu' dovuto alle Camere di
commercio,  industria  e agricoltura il contributo previsto, a carico
degli istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera f)
del  testo  unico  delle leggi sui consigli provinciali dell'economia
corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
  1  contributi  di cui al comma precedente eventualmente pagati alle
camere  di  commercio,  industria  e  agricoltura dopo la data del 31
dicembre 1959, sono irripetibili.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - BOSCO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE