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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1221

Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   misura   dei  canoni  annuali  per  le  concessioni  di  linee
telefoniche  ad  uso  privato di cui al primo comma dell'articolo 208
del  codice  postale  e  delle telecomunicazioni, approvato con regio
decreto  27  febbraio  1936,  n. 645, e' stabilita in lire 20.000 per
ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni
ed  in lire 2000 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre
e per ogni stazione in piu' delle prime due.
  Detto  canone e' raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di
linee  elettriche  e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che
si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.