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LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1192

Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-1-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fondo  per  il  concorso  statale nel pagamento degli interessi
sulle  operazioni  di  credito  a  favore  delle  imprese  artigiane,
costituito  presso  la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai
sensi  dell'articolo  37  della  legge  25  luglio 1952, n. 949, sono
conferite  ulteriori  assegnazioni  di  lire  4 miliardi per ciascuno
degli  esercizi  1967,  1968,  1969, 1970 e 1971 e di lire 2 miliardi
nell'esercizio 1972.