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LEGGE 22 novembre 1967, n. 1177

Norme integrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della banda del Corpo delle guardie di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-12-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  esecutori  aggregati  delle  bande  del Corpo delle guardie di
pubblica  sicurezza  e  del Corpo delle guardie di finanza, risultati
idonei  e  non  vincitori  dei  concorsi  riservati  indetti ai sensi
dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707 e dell'articolo 27
della  legge  13  luglio  1965,  n.  882, sono inquadrati nelle bande
predette   al   verificarsi,  nelle  organizzazioni  strumentali  dei
complessi  musicali,  di vacanze nei posti relativi alla parte e allo
strumento per cui si e' conseguita la dichiarazione di idoneita'.
  Agli effetti dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  33  ed al secondo comma dello articolo 35 della legge 5
giugno  1965,  n. 707, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 27
della legge 13 luglio 1965, n. 882.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - TAVIANI - PRETI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE