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LEGGE 9 dicembre 1967, n. 1156

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità economica europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-12-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, concernente la disciplina
relativa  ad  alcuni  prodotti  oggetto della politica agricola della
Comunita'  economica  europea  e  convertito in legge con la seguente
modificazione:
    All'articolo 1, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
    "In  relazione  alla  riduzione di prelievo e alla sovvenzione di
cui  all'articolo 23, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario
n.  120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido
e'  dovuto all'erario un importo pari all'ammontare della riduzione e
della  sovvenzione  stesse.  Detto  importo  e' virtualmente riscosso
mediante detrazione dall'ammontare della restituzione alla produzione
di  amido  con  impiego  di  granturco,  dovuto a norma delle vigenti
disposizioni comunitarie".