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LEGGE 14 novembre 1967, n. 1146

Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-12-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'attestato   di   qualifica  conseguito  dai  lavoratori  in  base
all'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
valido,  ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo
di  occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva
e  che  in  ogni  caso  non  potra'  essere superiore ai sei mesi, in
mansioni proprie della qualifica stessa.