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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1080

Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 13-12-1967
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della  legge  27 giugno 1961, n. 550, sono estese
agli  ufficiali  di  complemento  e della riserva di complemento e ai
sottufficiali,  graduati  e  militari  di  truppa  delle categorie in
congedo  delle  forze armate, nonche' agli ufficiali, sottufficiali e
militari  di  truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore,
che  abbiano  prestato  servizio militare durante conflitti anteriori
alla guerra 1940-45.
  Ai  fini  dell'applicazione dell'articolo 4 della legge sopracitata
sono  valutabili  anche  i  servizi resi anteriormente all'entrata in
vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.