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LEGGE 31 ottobre 1967, n. 1078

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-12-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  14  della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Le  provvidenze  previste  dalle  leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14
febbraio  1963,  n.  163, di cui al precedente comma, sono estese, in
favore  di  cooperative  tra  pescatori  legalmente costituite o loro
consorzi,   per   la  costruzione  di  magazzini  di  raccolta  e  di
lavorazione  dei  prodotti  ittici,  nonche'  per la realizzazione di
impianti frigoriferi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - RESTIVO - COLOMBO
                                                              - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE