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LEGGE 6 ottobre 1967, n. 948

Disposizioni sull'ulteriore decentramento dei servizi relativi al personale assistente e tecnico delle Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-11-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  devoluti  alla competenza dei rettori delle Universita' e dei
direttori  degli  Istituti  di  istruzione  universitaria,  oltre  ai
provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1955,  n.  766,  anche  quelli relativi al conferimento degli
incarichi  nei  confronti  del  personale  universitario  di cui agli
articoli  1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1955, n. 766, e del personale di cui all'articolo 1 - lettere
b),  1)  e  g)  - e all'articolo 44 - lettere a) e b) - della legge 3
novembre 1961, n. 1255.
  Il  conferimento  degli incarichi al personale universitario di cui
al  comma  precedente,  da  adottarsi  con  decreto  rettorale, resta
subordinato  alle  condizioni ed ai limiti previsti, rispettivamente,
dall'articolo  13  della  legge 18 marzo 1958, n. 349, dagli articoli
22-bis  e 26-bis, sub articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465,
e dagli articoli 13 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.