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LEGGE 9 agosto 1967, n. 736

Modifica all'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-9-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  14  dello  statuto  dell'I.R.I.,  approvato con decreto
legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e' sostituito dal seguente:
  "Il Collegio dei sindaci dell'Istituto e' costituito:
    a)  da  un  Presidente  scelto tra gli appartenenti alla pubblica
Amministrazione  con  qualifica  non  inferiore a quella di direttore
generale o ad essa equiparata;
    b) da un Avvocato dello Stato;
    c)  da  un  rappresentante  del  Ministero  delle  partecipazioni
statali  con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o
ad essa equiparata;
    d)  da  un  rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica
non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;
    e) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato con
qualifica  non  inferiore  a  quella  di ispettore generale o ad essa
equiparata.
  Sono  inoltre  nominati  due  sindaci  supplenti  in rappresentanza
rispettivamente  del  Ministero  delle partecipazioni statali e della
Ragioneria generale dello Stato.
  Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le
partecipazioni  statali  e  dura  in carica tre anni. I sindaci, alla
scadenza, possono essere riconfermati.
  I   sindaci  esercitano  il  controllo  sulla  gestione  contabile,
amministrativa  e  finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle
disposizioni di legge e dello statuto;
    assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
    attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione
delle obbligazioni.
  Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'istituto e
le documentazioni relative a ciascuna scritturazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967

                               SARAGAT

                                                  MORO - BO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE