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LEGGE 6 agosto 1967, n. 692

Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-9-1967
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre
1951,  n.  1297, gia' prorogate con legge 6 maggio 1957, n. 337, e 17
ottobre   1964,   n.   1049,  sono  ulteriormente  prorogate  per  un
quinquennio con efficacia dalla loro scadenza.
  Le   stesse  esenzioni  sono  estese  alle  operazioni  di  ammasso
volontario   compiute   da  cooperative  di  produttori  regolarmente
inscritti  nei  registri  prefettizi  a  norma  del  decreto del Capo
provvisorio  dello  Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.