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LEGGE 6 agosto 1967, n. 688

Esecuzione del programma di costruzioni e di opere in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-9-1967
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda   delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata  a  dare
esecuzione   ad   un   programma  di  costruzioni  ed  opere  per  il
rinnovamento,  il  riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento
dei  mezzi  d'esercizio,  delle linee e degli impianti della rete per
l'importo di 150 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto
per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui
alla legge 27 aprile 1962, n. 211.
  Il suddetto importo di 150 miliardi sara' destinato:
    a) per miliardi 110 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento
e ammodernamento del materiale rotabile;
    b)  per miliardi 40 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento
e  ammodernamento  degli  impianti di armamento, degli altri impianti
fissi e delle attrezzature di esercizio.