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LEGGE 27 luglio 1967, n. 661

Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche.

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Testo in vigore dal: 25-8-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo  minimo  della  pensione  annua,  previsto  dalla tabella
allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per le iscritte all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, e' elevato
da lire 72.000 a lire 130.000 annue.
  Per  ogni  anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo
della pensione e' maggiorato di lire 5.200.
  Il  limite  massimo  di  pensione,  con  quaranta  anni  e oltre di
contribuzione, e' fissato in lire 286.000.
  La   pensione  viene  erogata  in  tredici  rate,  di  cui  una  da
Corrispondersi   in   occasione  delle  festivita'  natalizie  e  non
comprensiva della maggiorazione prevista dall'articolo 33 della legge
16 agosto 1962, n. 1417.