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LEGGE 27 luglio 1967, n. 660

Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal: 25-8-1967
al: 29-11-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con
trazione   a   fune   in   servizio  pubblico  senza  avere  ottenuto
preventivamente  il  prescritto  idoneo  provvedimento, ovvero esegue
modifiche,  sostituzioni  o  rifacimenti dell'impianto o di sue parti
senza autorizzazione, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire
2.000.000.