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LEGGE 27 luglio 1967, n. 634

Corresponsione di compensi incentivi al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-8-1967
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata  a  corrispondere al proprio personale compensi incentivi
ai  fini  di  produttivita'  aziendale  per  l'importo  di lire 3.200
milioni   in   relazione  allo  aumento  di  produttivita'  aziendale
conseguito nel 1966.
  I  criteri  di  erogazione  e  le  misure  dei  compensi  incettivi
individuali saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e
per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.