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LEGGE 27 luglio 1967, n. 633

Estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, alle società esercenti servizi di trasporto aereo, costituite senza la partecipazione dello Stato o dell'IRI.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-8-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il disposto dell'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato con
legge  17  aprile  1956,  n.  561,  confermato dall'articolo 5, comma
secondo,  della  legge 9 gennaio 1956, n. 24, e' esteso alle Societa'
di navigazione aerea costituite senza la partecipazione dello Stato o
dell'IRI,  esercenti, in forza di concessione accordata dal Ministero
dei  trasporti e dell'aviazione civile, servizi di trasporto aereo di
linea interni e internazionali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 1967

                               SARAGAT

                                            MORO - SCALFARO - COLOMBO
                                                 - PRETI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE