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LEGGE 9 luglio 1967, n. 564

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-8-1967
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  organici  dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri sono stabiliti come segue:
            marescialli  d'alloggio maggiori................... 3.200
            marescialli  d'alloggio capi....................... 3.450
            marescialli  d'alloggio ordinari................... 3.450
            brigadieri  e vicebrigadieri....................... 9.300
            appuntati.........................................  9.450
            carabinieri scelti e carabinieri.................. 41.237
            allievi carabinieri............................... 3.151
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Totale... 73.238
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  Nell'organico   dei   marescialli   maggiori   sono   compresi  300
marescialli   maggiori   nominati   alle  cariche  speciali  previste
dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.
  L'organico  dei  sottufficiali  del  ruolo  speciale  per  mansioni
d'ufficio  dell'Arma  dei  carabinieri resta confermato in 600 unita'
come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.