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LEGGE 4 luglio 1967, n. 560

Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1975)
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Testo in vigore dal: 9-8-1967
al: 29-12-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  alla completa copertura dei posti di organico stabiliti per i
rispettivi  gradi, i tenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo
di  stato  maggiore  e  i capitani dei ruoli speciali dei Corpi delle
armi navali di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere
compresi  nelle  aliquote  di  ruolo  degli ufficiali da valutare per
l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e
di  servizio  prescritti  dalla  tabella  n.  2 annessa alla legge 12
novembre  1955,  n.  1137,  e  successive  modificazioni, devono aver
compiuto,  entro  il  31  dicembre  dell'anno in cui le aliquote sono
determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito.
  La  norma  del  precedente comma non si applica nei confronti degli
ufficiali  che,  alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano  stati gia' compresi nelle aliquote di ruolo determinate per la
formazione dei quadri di avanzamento.