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LEGGE 4 luglio 1967, n. 537

Agevolazioni ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-7-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di
nuovi   impianti   o   per   l'ampliamento,   il   miglioramento,  il
riammodernamento   e  l'attrezzatura  degli  impianti  delle  aziende
municipalizzate del gas e dell'acqua i Comuni ed i Consorzi di Comuni
sono  autorizzati,  anche  in  deroga  alle  limitazioni  di cui agli
articoli  300  e 333 della legge comunale e provinciale approvata con
regio  decreto  3  marzo  1934,  n.  383,  a  contrarre mutui con gli
Istituti  per  il  credito a medio e lungo termine, con le Aziende di
credito  di  cui  all'articolo  5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n.
375,  e  con  gli  Enti  ed  Istituti di diritto pubblico finanziari,
assicurativi  e  previdenziali,  che  comunque  abbiano  facolta'  di
provvedere  ad  investimenti  di capitali in imprese industriali o di
pubblico interesse.