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LEGGE 21 giugno 1967, n. 498

Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-7-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717,
dopo  le  parole "enti idonei allo scopo", sono aggiunte le seguenti:
"che,  nel  caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e
finanziati   dalla   Cassa  stessa  con  i  criteri  e  le  modalita'
determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno".