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LEGGE 21 giugno 1967, n. 488

Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-7-1967
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi, a
norma  delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e
21  giugno  1964,  n.  463,  e  consentire la completa attuazione dei
programmi  costruttivi  degli  alloggi  per ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza,  gia'  ammessi  al  contributo statale in base alle leggi 28
luglio  1950,  n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e 28 dicembre 1959, n.
1211,  e'  autorizzato  per l'esercizio 1967 un aumento dei limiti di
impegno nella misura di lire 21.250.000.
  La   somma  complessiva  di  lire  743.750.000  occorrente  per  il
pagamento del contributo previsto dal comma precedente sara' iscritta
in  appositi  capitoli  degli  stati  di  previsione  della spesa dei
Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di
annue   lire   20.400.000   e   lire   850.000   dall'esercizio  1967
all'esercizio 2001.