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LEGGE 20 giugno 1967, n. 487

Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-7-1967
al: 17-8-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296,
integrato  dall'articolo  16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e'
sostituito dal seguente:
  "Fanno parte del Ministero della sanita':
    1)  la  Direzione  generale  degli  affari  amministrativi  e del
personale;
    2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
    3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
    4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
    5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
    6)  la  Direzione  generale  per  l'igiene  degli  alimenti  e la
nutrizione;
    7) la Direzione generale degli ospedali".
  Il  numero  dei  posti  di direttore generale previsto dal quadro I
allegato  al  decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959,
n.  750,  quale  risulta  modificato  dall'articolo 16 della legge 26
febbraio 1963, n. 441, e' stabilito in sette unita'.