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LEGGE 21 giugno 1967, n. 470

Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 16-7-1967
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma  dell'articolo  1  della legge 3 novembre 1952, n.
1789, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  ufficiali  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
rivestono   le   cariche   di  Ministro,  Sottosegretario  di  Stato,
Segretario  generale del Ministero della difesa, o Capo di gabinetto,
sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE