stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 maggio 1967, n. 377

Corresponsione di compensi incentivi al personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 29-6-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato e' autorizzata a
corrispondere  al  proprio  personale  compensi  incentivi  a fini di
produttivita'   aziendale,   per  l'importo  di  lire  4.000  milioni
determinato  in  relazione  all'aumento  di  produttivita'  aziendale
conseguito  nel  1966  e  riferito  alla  quota  parte delle economie
accertate nelle spese di personale.
  Il  provvedimento  relativo  alla  determinazione ed erogazione dei
compensi  individuali  e'  adottato  con  decreto  del Ministro per i
trasporti e per l'aviazione civile.