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LEGGE 15 maggio 1967, n. 375

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-6-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957,
n.  26  e  all'articolo  2  della  legge 18 febbraio 1963, n. 208, e'
aumentato come segue:
           Esercizio
          finanziario                                         Milioni

             1967............................................    200
             1968............................................    600
             1969............................................  1.000
             dal 1970 al 1985................................  1.500

  Per  gli  anni successivi e' disposto uno stanziamento nella misura
seguente:
            Esercizio
           finanziario                                          Milio
ni

               1986............................................  1.50
0
               1987............................................  1.30
0
               1988............................................    90
0
               1989............................................    50
0