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LEGGE 29 maggio 1967, n. 371

Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001)
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Testo in vigore dal: 28-6-1967
al: 26-3-2001
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente della Guardia di
finanza ha luogo col grado di sottotenente.
  Per  conseguire  la  nomina  e'  necessario  possedere  i  seguenti
requisiti:
    1)  essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali,
qualora  soddisfino  alle  altre condizioni prescritte dalla presente
legge,  anche  gli  italiani  non  appartenenti  al  territorio della
Repubblica;
    2)  avere  compiuto  con esito favorevole i corsi di reclutamento
previsti dalla presente legge.