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LEGGE 19 maggio 1967, n. 356

Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-6-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'    prorogata   sino   al   31   dicembre   1972   l'applicazione
dell'addizionale  istituita  con l'articolo 1 della legge 26 novembre
1955, n. 1177.
  Il  provento  derivante  dall'addizionale predetta rimane riservato
all'Erario dello Stato.