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LEGGE 21 aprile 1967, n. 313

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativa alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-6-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  effetti  dell'applicazione  dell'articolo  10  della legge 14
novembre  1962,  n.  1616,  la  iscrizione  dei  natanti nei registri
dell'Autorita'  marittima  e'  da intendersi equivalente a quella nei
registri degli Uffici di navigazione interna.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 aprile 1967

                               SARAGAT

                                            MORO - SCALFARO - COLOMBO

                                            Visto,  il Guardasigilli:
REALE