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LEGGE 19 aprile 1967, n. 269

Compensi per i componenti della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-6-1967
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di
affitto  dei  fondi  rustici,  di  cui  all'articolo 5 della legge 12
giugno  1962,  n.  567,  nonche' al segretario di essa, e' dovuta per
ogni  seduta  una  indennita'  di  presenza  di  lire  6000 a partire
dall'inizio dei lavori della Commissione stessa.
  Ai componenti medesimi compete il trattamento economico di missione
previsto  per gli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di
ispettore generale.