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LEGGE 5 aprile 1967, n. 162

Modifica dell'art. 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-4-1967
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e' modificato come
segue:  "Il  primo  comma  ed il secondo comma dell'articolo 24 della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:
  "Per  il  periodo  di  cinque  anni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge, l'ammissione agli appalti di competenza dello
Stato  e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato
ancora  adottato  il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione,
potra'  continuare  ad  aver  luogo  in base alle norme ed ai criteri
provvisori   adottati   dalle   varie   Amministrazioni  prima  della
emanazione   della   presente   legge.  Le  imprese  debbono,  pero',
dimostrare  di  avere presentato nei termini e nei modi prescritti la
domanda di conferma o di nuova iscrizione.
  Le  norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza
del  periodo  di  cui al primo comma del presente articolo, anche per
l'ammissione  agli  appalti dei lavori di importo superiore a lire 15
milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di
un contributo o concorso dello Stato.
  Scaduto  il  periodo  indicato  nel  primo comma, l'ammissione agli
appalti  puo'  aver  luogo,  con le norme ed i criteri richiamati nel
comma  stesso,  per  le  sole  imprese nei cui riguardi non sia stato
ancora  adottato  il  provvedimento di conferma o di nuova iscrizione
purche'  esse  abbiano  presentato,  nei  modi  prescritti  e  con la
necessaria  documentazione,  la  domanda di iscrizione o di conferma,
rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito
dall'articolo 23.".